Il Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI ampliato a 1,5 miliardi di euro ha previsto non solo manovre per il sostegno ai lavoratori, ammortizzatori sociali e sospensioni dei versamenti fiscali e previdenziali. Nel decreto “Cura Italia” si prevede anche il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.
Nel dettaglio, l’art. 64 del decreto legge n.18 del 2020 include le spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro tra quelle ammesse a credito di imposta. Allo stesso modo, godono del credito d’imposta anche gli investimenti per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, visiere, tute e calzari) e di dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale (barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi tra le spese oggetto del credito d’imposta i detergenti per le mani e i disinfettanti.
Il successivo D.L dell’8 aprile 2020 n.23 ha disciplinato ulteriormente il credito d’imposta per:
- sanificazione degli ambienti di lavoro;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro.
Caratteristiche del credito d’imposta per la sanificazione dei locali
Possono ottenere un credito d’imposta pari al 60% degli oneri sostenuti per l’acquisto di mascherine e la sanificazione dei locali le aziende e i liberi professionisti, per un limite massimo di 68mila euro di spese sostenute da ogni beneficiario e nel limite delle risorse disponibili, ovvero 200 milioni di euro per il 2020. I soggetti che hanno diritto al credito d’imposta sono, quindi, tutti coloro che svolgono attività di impresa o attività professionale e artistica, mentre restano esclusi i privati e le organizzazioni o associazioni.
Come abbiamo detto, l’ambito applicativo riguarda la sanificazione degli ambienti di lavoro e delle attrezzature e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, oltre a quelli per garantire la distanza di sicurezza interpersonale. In base al “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” è inoltre obbligatorio informare tutti coloro che lavorano e frequentano il locale delle disposizioni delle autorità per il contrasto dell’epidemia, affiggendo gli opuscoli informativi all’ingresso o nei punti di maggiore visibilità del locale.
Come ottenere il credito d’imposta per la sanificazione dei locali
Per ottenere il credito d’imposta per la sanificazione le aziende dovranno sostenere inizialmente la spesa e poi, una volta consegnati documenti e certificazioni come previsto dall’Agenzia delle Entrate, potranno ricevere il credito di imposta sui costi sostenuti per la sanificazione degli ambienti di lavoro.
Ricordiamo come il credito d’imposta sia utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DL 1997, n. 241 e non si applicano i limiti dell’art.1 legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dell’art. 34 legge 23 dicembre 2000 n.388. Il credito d’imposta per la sanificazione, inoltre, non concorre alla formazione del reddito alla fine delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 5. L’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
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